PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o della maturità magistrale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio nelle scuole primarie statali è trasferito alle dipendenze dello Stato e inquadrato, a decorrere dal 1o settembre 2006, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari primarie statali, a condizione che presenti la relativa domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. All'atto dell'assunzione in ruolo, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza ed è assegnata una sede di servizio, tenendo conto delle preferenze espresse, anche in relazione alla copertura di insegnamenti di sostegno ai portatori di handicap ed a condizione che abbia già prestato tale servizio per almeno tre anni.

Art. 2.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

 

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per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.